Luisa: “Buongiorno Avvocato, ho due figli minorenni e sono preoccupata riguardo al consumo di alcolici da parte dei minori. Ma, con precisione, che cosa prevede la normativa in materia?”.
Avvocato:
Il D.L. Balduzzi n. 158/2012, convertito in L. 189/2012, con l’articolo 7 co. III-bis ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni modificando così la Legge 125/2001 e ha introdotto un nuovo comma nell’art. 689 c.p.
Le norme risultano così modificate:
– Legge 30/03/2001, n. 125
Introduzione del divieto di vendita delle bevande alcoliche a minori
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifestata.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
– Codice Penale – R.D. – 19/10/1930, n. 1398 Art. 689
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
I. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a una persona affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
II. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
III. Sei il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
IV. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
V. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
Il primo comma dell’art. 689 c.p. disciplina il divieto di somministrazione ai minori di 16 anni mentre il nuovo art. 14-ter L. 125/2001 disciplina il divieto di vendita ai minori di 18 anni.
Non si parla di somministrazione dai 16 ai 18 anni.
Interpretazioni
Esistono due differenti interpretazioni per quanto riguarda i concetti di vendita (L. 125/2001) e di somministrazione (art. 689 c.p.).
La prima considera la vendita, cioè la cessione di un bene, diversa dalla somministrazione, cioè la prestazione di un servizio.
In pratica, un esercente potrà somministrare al tavolo o al banco una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 16 anni, mentre se vorrà vendere la medesima bottiglia per asporto, dovrà assicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni.
Infatti vendita e somministrazione configurano due fattispecie distinte e separate. Tale impostazione trova conferma anche a livello europeo, infatti, con la sentenza in materia fiscale n. 497/2011, la Corte di Giustizia CE ha ritenuto che la “cessione di beni” (vendita) e la “prestazione di servizi” (somministrazione) sono cose differenti e assoggettabili a diversi e specifici regimi IVA.
Pertanto, essendo la vendita diversa dalla somministrazione, non è possibile estendere alla somministrazione il divieto di vendita di bevande alcoliche a chi ha tra i 16 e i 18 anni.
La seconda interpretazione è quella data dal Ministero dell’Interno, sollecitato a fornire il proprio parere.
Il ministero non fa distinzione tra vendita e somministrazione. Pertanto sarebbe vietata non solo la vendita, ma altresì la somministrazione di alcolici ai minori di anni 18, aumentando così il limite dei 16 anni previsto dall’art. 689 c.p.
Però tale estensione analogica contrasta con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, soprattutto nel diritto penale. Uno dei quali è quello del favor rei in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce una violazione punibile.
Quindi seguendo l’interpretazione ministeriale il titolare che somministra bevande alcoliche a un ragazzo maggiore di 16 anni ma minore di 18 sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
In ogni caso rimangono forti dubbi sulla legittimità di una tale applicazione per la fascia d’età compresa fra 16 e 18 anni
Anni < 16
Vendita/Sanzione amministrativa Art. 15-ter L. 125/2001
Somministrazione/Sanzione penale Art. 689 c.p.
Anni 16 < x < 18
Vendita/Sanzione amministrativa Art. 15-ter L. 125/2001
Somministrazione/Dipende dall’interpretazione