CONDOMINIO E USO DELLA PARTE COMUNE
L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, in base all’articolo 1102 del Codice civile, a due fondamentali limitazioni:
– il divieto di alterare la destinazione della cosa comune;
– e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini.
Così, è illegittimo tagliare due alberi nel cortile se ciò compromette l’aspetto estetico dell’edificio (Cassazione 15573/2024); mentre, secondo la giurisprudenza, è possibile (si veda Cassazione 917/2024) trasformare parte del tetto in terrazza di uso esclusivo da parte del condomino del piano sottostante, quando ciò non determina pregiudizio per gli altri condomini e se è salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione del tetto.