Danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato: l’ente responsabile è la Regione.
Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, si applica la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione anche per il controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7969/20; depositata il 20 aprile 2020)