IMPIGNORABILITA’ “PRIMA CASA” DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La disciplina stabilisce che l’Agenzia delle Entrate non possa procedere all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del contribuente/debitore, purché tale immobile sia destinato ad uso abitativo, il debitore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e non appartenga alle categorie catastali dei beni di lusso.
A tale principio è prevista una deroga qualora i debiti siano superiori a € 120.000,00 e l’ipoteca sull’immobile sia stata iscritta almeno sei mesi prima dell’avvio della procedura esecutiva e il debitore non abbia provveduto al pagamento.