LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Lo svolgimento di attività extralavorativa o lavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia o infortunio può astrattamente configurare la violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché di correttezza e buona fede.
Affinché tale violazione sussista è, tuttavia, necessario che l’attività svolta durante l’assenza dal lavoro sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia dedotta a giustificativo dell’assenza oppure che l’attività possa pregiudicare la guarigione e il rientro in servizio.