ATTENZIONE: MATRIMONIO e MUTUO
Le rate del mutuo cointestato pagate da un solo coniuge in costanza di matrimonio non sono restituibili.
Detti pagamenti sono considerati adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’articolo 143 Codice civile e, quindi, espressione dei doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra coniugi.