LECITO REGISTRARE SENZA CONSENSO LE CONVERSAZIONI SE SERVE PER DIFENDERSI IN GIUDIZIO
Corte di Cassazione (ordinanza n. 5844/2025) non è illecita la condotta di registrazione d’una conversazione tra presenti in mancanza dell’altrui consenso, quando serve al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio.
Il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.